I rivenditori possono recuperare il Bonus TV
Con la risoluzione n. 105 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6912”, denominato “BONUS TV - credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 - D.M. del 18 ottobre 2019”.
Si ricorda, infatti, che il “Bonus TV” è disponibile, per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, per gli acquisti effettuati a partire da oggi, 18 dicembre 2019, fino al 31 dicembre 2022 e avrà un valore fino a 50 euro. Il DM 18 ottobre 2019 ha definito le modalità per l’erogazione dei contributi, previsti dall’art. 1, comma 1039, lett. c) della L. 205/2017 in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2, che diventeranno operative dal 2022 (si veda “Bonus TV e decoder per gli acquisti dal 18 dicembre” del 21 novembre).
Il contributo è riconosciuto al consumatore finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita (comprensivo dell’IVA), per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.
I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, interessati all’iniziativa, a partire dal 3 dicembre devono registrarsi all’apposito servizio disponibile nell’area riservata, accessibile con le credenziali Spid, Entratel/Fisconline o con la Carta nazionale dei servizi (Cns) (si veda “Bonus TV, al via la registrazione dei venditori” del 3 dicembre).
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico dello sconto richiesto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con il codice tributo istituito ieri, è quindi possibile l’utilizzo in compensazione del credito.
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