Trasfertista solo con indennità o maggiorazione di retribuzione fissa
L’INPS torna sulla questione dell’esatta qualificazione della trasferta e del «trasfertismo» con indicazioni utili per il corretto trattamento contributivo
L’INPS, con la circolare n. 158 pubblicata ieri, a seguito dell’interpretazione recata dall’art. 7-quinquies del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) e della pronuncia della Corte di Cassazione n. 27093/2017, affronta il tema dell’esatta qualificazione della trasferta e del c.d. “trasfertismo”, fornendo chiarimenti utili ai fini del corretto trattamento contributivo.
L’Istituto inizia delineando il quadro normativo, specificando che il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività anche in un luogo diverso dalla sede di lavoro. Tenendo conto delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, nonché degli impegni contrattuali assunti dalle parti, si possono configurare due fattispecie di trasferta, vale a dire occasionale,
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