Riassunzione del processo interrotto con motivi ampliati
Sarebbe opportuno tutelare la difesa del riassumente
Nel processo tributario, l’interruzione si verifica in automatico in caso di fallimento o di evento riguardante il difensore (cancellazione dall’albo, decesso), mentre se l’evento riguarda la parte serve la dichiarazione del difensore.
In ogni caso di interruzione, comunque, il contribuente, specie se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio, ha interesse alla tempestiva riassunzione, pena l’estinzione per inattività delle parti, che determina la definitività dell’atto impugnato.
Da quando il giudice dichiara l’interruzione, ci sono sei mesi per riassumere.
L’atto di riassunzione deve provenire dal soggetto a ciò legittimato: per fare alcuni esempi, può trattarsi degli eredi, del curatore dell’eredità giacente, del soggetto diventato ...
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