Nuove istruzioni per le prestazioni del Fondo di solidarietà del credito
Dall’INPS indicazioni tecniche per effettuare il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale e il pagamento della contribuzione addizionale
Con la circolare n. 1/2020, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito ai datori di lavoro interessati le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (cfr. art. 26 del DLgs. 148/2015).
Sul punto, va ricordato che in base alle previsioni ex art. 7 commi 2 e 3 del DLgs. 148/2015, le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’INPS ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.
In pratica, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ordinario ai
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41