Contrasto di norme sulla nomina del pre-commissario giudiziale
La designazione è facoltativa nel sistema attuale, mentre è principalmente obbligatoria nel Codice della crisi
Nell’ambito degli istituti disciplinati dal RD 267/42, un posto di rilevo è riservato al concordato preventivo, procedura concorsuale giudiziale a carattere “volontario”, che può trovare diverso epilogo, oscillando tra un’ipotesi di liquidazione pura e una di conservazione dell’impresa, sia essa diretta o indiretta, seppur con la comune finalità di garantire comunque il soddisfacimento dei creditori.
Il legislatore, con il DL 83/2012, ha, con portata innovativa, previsto all’art. 161 comma 6 del RD 267/42 la possibilità di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell’imprenditore codificando quello che comunemente viene oggi variamente definito come concordato “in bianco” o “con riserva” o, ancora, “prenotativo”.
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