L’imprenditore non può ignorare il destino dei propri beni
Occorre giustificare al curatore il mancato rinvenimento in sede fallimentare
La Cassazione, nella sentenza n. 391/2020, ricapitola i profili essenziali della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni, in caso di fallimento, l’imprenditore o l’amministratore di società che abbiano distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni dell’impresa o della società.
In generale, quindi, il “distacco” del bene dal patrimonio dell’impresa fallita, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato in questione, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo rilevanza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità
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