Accesso ai servizi INPS anche con carta di identità elettronica
Con il messaggio n. 227/2020 pubblicato ieri, l’INPS ha reso noto che l’accesso ai propri servizi on line è ora effettuabile, da parte dei cittadini interessati, utilizzando anche la nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).
Tale modalità di accesso si affianca dunque, nell’ottica di un continuo processo di semplificazione dei servizi offerti dall’INPS, al consueto utilizzo del PIN, delle credenziali SPID e della Carta nazionale dei Servizi (CNS).
Sul punto, si ricorda che la carta di identità elettronica rappresenta l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea, ed è caratterizzata da un microprocessore che, oltre a proteggere i dati anagrafici, la foto e le impronte digitali dai tentativi di contraffazione, consente altresì l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché per acquisire le identità digitali sul Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Come precisato dall’INPS, l’accesso è consentito attraverso l’Identity Provider del Ministero dell’Interno selezionando il link “CIE” nella maschera di accesso ai servizi on line.
L’accesso con CIE prevede due modalità di utilizzo. La prima consiste nell’utilizzare la propria CIE da una postazione desktop dotata di un lettore NFC e installando il “Software CIE” scaricabile all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it.
In aggiunta, è possibile installare su uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, un’apposita App denominata “Cie ID” dallo store Android.
Come per SPID e per la CNS, anche con la CIE l’utente può dunque accedere a tutti i servizi on line dell’INPS.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ricorda che al fine di garantire l’accesso a tutti i canali di servizio, come già avviene per le credenziali SPID e CNS, anche con la CIE è possibile generare il “PIN telefonico” per accedere ai servizi personali INPS tramite Contact Center.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41