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Registrazione a debito a prescindere dalla responsabilità penale

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 gennaio 2020

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Sussistono le condizioni per la registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno da reato (art. 59 comma 1 lett. d) del DPR 131/86) in presenza della “oggettiva riconducibilità” dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria a fattispecie di reato, mentre a nulla rilevano i titoli di responsabilità configurabili in relazione ai medesimi fatti.
Lo afferma la Suprema Corte nella pronuncia n. 1296, depositata ieri.

Va ricordato, preliminarmente, che l’art. 59 comma 1 lett. d) del DPR 131/86 prevede la registrazione a debito per le “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
La disposizione – spiega la Cassazione, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 414/1989 – trova giustificazione nella volontà legislativa di non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese (l’imposta di registro sulla sentenza).

Per questo, ove sussistano le condizioni della registrazione della sentenza a debito, l’Amministrazione recupera l’imposta “prenotata a debito”, a norma dell’art. 60 del DPR 131/86, solo “nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso DPR”.

Inoltre, la Corte ricorda che il riferimento, operato dalla citata lett. d) dell’art. 59 del DPR 131/86, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato va inteso in senso ampio, ricomprendendo “tutti quei fatti che possono «astrattamente» configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale”. Inoltre, ai fini della registrazione a debito non assume rilevanza il fatto che “in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no”.

In breve, conclude la sentenza, per configurare le condizioni per la registrazione a debito, è “sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente”, mentre non rileva il titolo di responsabilità riconosciuto in capo alle parti. Nel caso di specie, dunque, il giudice di merito non ha applicato correttamente l’art. 59, in quanto ha operato una distinzione tra la condotta commissiva e quella omissiva dei vari soggetti cui era imputabile il danno e ha riconosciuto la registrazione a debito solo per una parte del risarcimento. 

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