La dilazione dei ruoli non è mai indice di acquiescenza
Anche dopo il consolidamento del debito l’istanza serve a prevenire azioni esecutive
Il processo si estingue in caso di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 44 del DLgs. 546/92, il quale prevede che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione”.
Benché la norma sia chiara nell’indicare i requisiti necessari perché si verifichi la rinuncia al ricorso, nel corso del processo il contribuente può porre in essere condotte a fronte delle quali sorge il dubbio che se egli abbia inteso rinunciare alla prosecuzione della lite.
Si pensi al caso in ...
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