Permuta di servizi ai fini IVA anche tra prestazioni di diverso valore
Con la sentenza n. 2147 di ieri, la Cassazione ha affermato che, per la qualificazione di un’operazione permutativa ai fini IVA, occorre valutare il nesso di interdipendenza tra le reciproche prestazioni e che tale nesso non viene meno in ragione del diverso valore di queste ultime.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che l’operazione scaturente da una convenzione in base alla quale una società svolge servizi di riqualificazione ambientale a fronte della concessione, rilasciata da un Comune, per l’estrazione e la commercializzazione di materiale ghiaioso, costituisce una permuta di servizi ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72.
I giudici di secondo grado avevano escluso che l’intervento di riqualificazione potesse considerarsi una prestazione di servizi soggetta a IVA, rilevando l’assenza di indicazioni circa i costi e gli interventi da effettuare e ritenendo perciò insussistente un rapporto negoziale.
Secondo la Cassazione, tali conclusioni risultano in contrasto con i principi generali espressi, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (si vedano, in particolare, le cause C-37/08 e C-520/10), in quanto non è stato valutato il rapporto di sinallagmaticità tra le prestazioni in parola. Dalla convenzione tra le parti, infatti, si evince che l’attribuzione dell’utilità derivante dalla futura prestazione di riqualificazione ambientale costituisce il risultato traslativo, e quindi il termine di scambio con la prestazione già eseguita (la concessione per l’estrazione).
L’operazione deve dunque qualificarsi come permutativa ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72, con la conseguenza che le due prestazioni che la compongono devono assoggettarsi a IVA (e ai relativi obblighi formali) separatamente e considerarsi imponibili al momento della loro esecuzione.
Al riguardo, viene osservato che il diverso valore delle prestazioni non comporta il venir meno del nesso sinallagmatico, “sia perché, allorquando le parti abbiano scelto di porre in essere un’operazione permutativa, la sinallagmaticità entra a far parte della causa del negozio, sia perché il giudizio sul valore delle reciproche prestazioni è rimesso – nei limiti di legge – alle parti”
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