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NOTIZIE IN BREVE

Credito derivante da trasformazione di DTA cedibile nell’ambito di procedure competitive

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 gennaio 2020

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Con la risposta a interpello n. 18, pubblicata ieri, 30 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle possibili modalità di liquidazione del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) ex art. 2 comma 55 ss. del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) da parte di una società fallita.
Più precisamente, è stato chiesto se, condizionatamente alle richieste autorizzazioni da parte dei competenti organi fallimentari, il credito in questione possa essere ceduto a titolo oneroso in favore dei soggetti che risulteranno aggiudicatari dello stesso in esito a procedura competitiva ex art. 107 e ss. del RD 267/42.

Le regole di utilizzo del credito d’imposta sono disciplinate dall’art. 2 comma 57 del DL 225/2010, in base al quale il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del DPR 602/73 (c.d. cessione infragruppo). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato la compensazione può essere chiesto a rimborso nella prima dichiarazione utile.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, una volta scelto il criterio di utilizzo, completato l’iter procedurale prescritto, tornano applicabili le disposizioni ordinarie che consentono la cessione dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione, ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73, con applicazione della relativa disciplina normativa e prassi.
In assenza di un divieto in tal senso, non sembra ravvisabile una preclusione alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso. In analogia con quanto espressamente disposto per la cessione infragruppo, l’acquisto da parte del terzo può avvenire esclusivamente al valore nominale.

Nel caso di specie, va tenuto presente, infine, quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del RD 267/42, secondo cui “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
L’Amministrazione finanziaria ha, quindi, diritto all’applicazione del predetto disposto normativo qualora sussistano in concreto i relativi presupposti.

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