Per la fattura differita «documento idoneo» con tutti gli elementi prescritti
Indispensabile l’indicazione delle generalità del cedente nonché delle quantità dei beni ceduti
La certificazione delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente può avvenire mediante l’emissione di una fattura differita “riepilogativa”, purché si sia in presenza di documentazione idonea “a identificare i soggetti” tra i quali le suddette operazioni sono effettuate, che abbia altresì le caratteristiche determinate con DPR 472/96. Qualora tali documenti non posseggano i requisiti previsti dalla normativa, sarà necessario procedere all’emissione di una fattura “immediata” entro dodici giorni dalla cessione del bene. Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta n. 44 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La questione ha riguardato una società (Alfa), operante nel settore della grande ...
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