Bonus facciate solo con contratto di comodato registrato
I beneficiari devono possedere o detenere l’immobile al momento di avvio dei lavori, ovvero al momento di sostenimento delle spese se antecedente
I commi da 219 a 223 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 hanno introdotto una detrazione dall’imposta lorda del 90% per gli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”).
Con riguardo ai soggetti beneficiari, la norma stabilisce genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020 ha chiarito che la detrazione spetta a tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:
- residenti e non residenti in Italia;
- a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari;
- siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES.
Rientrano tra i soggetti beneficiari del bonus facciate, quindi, le persone fisiche,
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