Con IVA le operazioni relative a strutture galleggianti
Quanto affermato dalla Corte Ue nella causa C-291/18 in realtà può ricavarsi già dalla normativa interna vigente
L’art. 148 della direttiva 2006/112/Ce prevede, tra le altre ipotesi, che gli Stati membri esentano da IVA talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca”.
Recependo tali disposizioni, l’art. 8-bis comma 1 del DPR 633/72 considera non imponibili le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (lett. a)) nonché, nelle successive lettere, una serie di prestazioni/cessioni relative alle navi aventi le predette caratteristiche.
L’art. 2 comma 4 della L. n. 28/1997, inoltre, disponeva che “agli effetti ...
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