Adempimenti IVA sospesi fino al 31 maggio
Il DL «Cura Italia» differisce dichiarazioni e comunicazioni, ma non dovrebbe riguardare l’emissione delle fatture
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, è stabilita la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute e trattenute), che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Lo prevede l’art. 62 del DL 18/2020, concedendo la possibilità di effettuare tali adempimenti, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Il principale adempimento coinvolto dalla “sospensione” è, dunque, la dichiarazione IVA, il cui termine di presentazione, per il periodo d’imposta 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 (art. 8 comma 1 del DPR 322/98) al 30 giugno 2020, senza che questo possa configurare un comportamento sanzionabile.
Anche la presentazione del modello “TR”
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