La consecuzione tra procedure pone dubbi sul compenso al commissario giudiziale
Con il fenomeno di «successione» di concordati preventivi o di fallimento dichiarato non in consecutio si registrano incertezze sul trattamento
Nel caso in cui a un concordato preventivo faccia seguito un fallimento “in consecuzione” (ossia dichiarato, indipendentemente dal nesso temporale, sui medesimi presupposti della procedura minore), compete al commissario giudiziale un compenso distinto e autonomo rispetto a quello del curatore – anche se il medesimo professionista ha assunto entrambi i ruoli – e la prededucibilità di tale compenso è da sempre oltremodo pacifica.
Nell’attuale contesto, caratterizzato dalla contrazione del realizzo dell’attivo nelle procedure concorsuali, sono necessarie alcune premesse circa il soddisfo del compenso (prededucibile) del commissario giudiziale nel fallimento dichiarato in consecutio, anche al fine di fornire la successiva soluzione in ipotesi di mancanza di consecuzione. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41