Cumulo incondizionato tra sospensione processuale e fase di adesione
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 di ieri
Con la circolare n. 6 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alle disposizioni relative alla sospensione dei termini per le attività di controllo e dei termini processuali, contenute rispettivamente negli artt. 67 e 83 del DL 18/2020, analizzando in particolare l’impatto di tali disposizioni in relazione ai procedimenti di accertamento con adesione.
L’Agenzia delle Entrate richiama la disciplina introdotta con l’art. 83 del DL 18/2020 in merito alla sospensione dei termini processuali nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 e, in particolare il comma 2 di tale disposizione, secondo cui “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine
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