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Danno biologico rivalutato con decorrenza 1° luglio 2019

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 marzo 2020

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L’INAIL, con la circolare n. 9 pubblicata ieri, ha reso noto che, in coerenza con quanto disposto dal DM 147/2019, è stato disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati; la rivalutazione è determinata nella misura dell’1,10% e decorre dal 1° luglio 2019.

Tale rivalutazione si applica in relazione alla nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” approvata dal DM 45/2019 (si veda “Aumentano gli importi per l’indennizzo in capitale del danno biologico per il lavoratore infortunato”, del 6 giugno 2019).
In proposito, l’Istituto assicuratore chiarisce che agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019, relativi a eventi lesivi precedenti al 1° gennaio 2019 – ai quali quindi non si applicano le disposizioni relative alla tabella vigente – l’incremento si applica sull’importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (DM 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari e all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Invece, agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019, relativi a eventi lesivi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la vigente tabella del danno biologico in capitale, l’incremento si applica sull’importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e all’età dell’infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. La liquidazione degli importi rivalutati ai sensi del DM 147/2019 avverrà d’ufficio, con le consuete modalità.

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