Per le spese di manutenzione, scelta tra capitalizzazione e deduzione nel limite del 5%
La Cassazione n. 7532, depositata ieri, 26 marzo 2020, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’art. 102 comma 6 del TUIR (ai sensi del quale le spese di manutenzione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, mentre l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) “consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati”. In questo senso si erano precedentemente espresse dalle pronunce nn. 7885/2016 e 18810/2017.
La pronuncia sembrerebbe attribuire al contribuente la facoltà di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie, con un orientamento innovativo rispetto alla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, non pare che possa attribuirsi alla stessa una efficacia dirimente. Infatti, nel caso che costituisce oggetto della sentenza in esame (così come nella precedente Cass. n. 7885/2016; si veda “Le spese incrementative si deducono insieme al bene ammortizzabile” del 21 aprile 2016), non è possibile definire con certezza, in base a quanto riportato nel testo, la natura delle spese in esame, posto che la società ha sostenuto sia spese di manutenzione ordinaria che spese di manutenzione straordinaria.
Peraltro, dalla sentenza non si comprende quale sia il trattamento contabile adottato nella fattispecie dalla società contribuente, né il relativo trattamento fiscale.
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