Sospensione dei termini processuali cumulabile con la feriale
Precedenti della Suprema Corte vanno in questo senso
Il DL 18/2020, all’art. 83, comma 2, ha introdotto la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (dunque, per un periodo di 38 giorni), del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.
La norma nulla ha disposto in merito alla possibilità di “cumulare” la sospensione in parola con la sospensione feriale ex L. 742/1969.
Con riferimento all’impugnazione di atti impositivi notificati e/o di sentenze depositate nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020, nulla quaestio. In verità, per espressa previsione dell’art. 83, comma 2 del DL 18/2020, in tal caso l’inizio del decorso del termine è differito al 16 aprile, a partire dal quale dovranno applicarsi le ordinarie regole processuali, che contemplano il computo della sospensione feriale.
Meno scontato ...
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