Integrazione del contraddittorio senza termine difficile da gestire
Dovrebbe essere esclusa l’estinzione del processo in ogni caso
In caso di litisconsorzio necessario, ove il ricorrente, in primo grado, non abbia notificato il ricorso a tutti i litisconsorti, o, più in generale, quando tutti non hanno presentato ricorso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio entro un termine da lui stabilito ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 546/92.
L’ipotesi classica è quella delle società di persone nei tributi imputati per trasparenza.
Una problematica simile si pone, in appello, nel c.d. litisconsorzio processuale: se la lite è inscindibile ex art. 331 del codice di procedura civile, ove l’appello non sia stato notificato a tutte le parti del primo grado, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio entro un termine da lui stabilito e l’inosservanza determina l’inammissibilità
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