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IL CASO DEL GIORNO

Integrazione del contraddittorio senza termine difficile da gestire

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 9 aprile 2020

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In caso di litisconsorzio necessario, ove il ricorrente, in primo grado, non abbia notificato il ricorso a tutti i litisconsorti, o, più in generale, quando tutti non hanno presentato ricorso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio entro un termine da lui stabilito ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 546/92.

L’ipotesi classica è quella delle società di persone nei tributi imputati per trasparenza.
Una problematica simile si pone, in appello, nel c.d. litisconsorzio processuale: se la lite è inscindibile ex art. 331 del codice di procedura civile, ove l’appello non sia stato notificato a tutte le parti del primo grado, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio entro un termine da lui stabilito e l’inosservanza determina l’inammissibilità

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