Necessario il rinvio delle udienze fino al 3 giugno
Solo in tal modo è possibile rispettare i termini previsti per il deposito di documenti e memorie
L’art. 36 del decreto legge “liquidità” dell’8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato fino all’11 maggio 2020 la sospensione dei termini processuali introdotta con l’art. 83 del DL 18/2020. Tale disposizione prevista per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto segue le medesime regole applicabili alla sospensione feriale dei termini processuali.
Ne deriva che, se il termine processuale avesse dovuto iniziare a decorrere durante il periodo compreso tra l’8 marzo e l’11 maggio 2020, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, quindi fino all’11 maggio 2020 compreso e inizierà a decorrere dal 12 maggio 2020. Nel caso in cui, invece, il termine processuale fosse già iniziato a decorrere anteriormente all’8
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