Riscossione del terzo con rimessione in Provinciale ad opera della Regionale
L’unica soluzione è applicare analogicamente le norme sul giudizio di rinvio
La disciplina della riscossione in pendenza di giudizio si presenta molto complessa, in quanto bisogna coordinare le normative dei singoli tributi con l’art. 68 del DLgs. 546/92.
Ad esempio, se si tratta di accertamenti in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP, la riscossione avviene con la seguente intensità, applicando, per la parte “sostanziale”, l’art. 15 del DPR 602/73:
- subito, per il terzo delle sole maggiori imposte accertate e interessi;
- per i restanti due terzi (anche delle sanzioni), dopo la sentenza della C.T. Prov. che respinge il ricorso;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza della C.T. Prov., e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato dalla C.T. Reg.
Il discorso si ...
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