Per il reddito di cittadinanza, obblighi di comunicazione sospesi fino al 1° giugno
L’INPS chiarisce l’ambito di applicazione oggettivo della sospensione operata dall’art. 34 del DL 18/2020
Con il messaggio n. 1608 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 34 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha disposto la sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Il messaggio in esame si concentra, in particolar modo, sulla sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza e del reddito di inclusione, la cui fruizione risulta “condizionata” dal rispetto di una serie di adempimenti, soggetti a termini perentori che ricadono nell’ambito
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