I sindaci non controllano i gestori di altre società
Il socio illimitatamente responsabile risponde della distrazione dei suoi beni verso il proprio fallimento
Il sindaco di una società non ha l’obbligo di attivarsi per impedire la commissione di reati da parte di soggetti terzi, diversi dagli amministratori della società nella quale svolge il proprio incarico.
A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 11936/2020.
Per giungere a tale conclusione, i giudici di legittimità si basano su un precedente riguardante gli amministratori, ovvero la Cassazione n. 7556/2013.
In tale sentenza, infatti, è stato stabilito come l’obbligo di vigilanza e di attivazione personale, teso a impedire l’adozione di atti pregiudizievoli, che l’art. 2392 c.c. pone a carico dell’amministratore di società, non possa estendersi agli atti di gestione compiuti nell’ambito di società terze né riguardare atti o iniziative che non siano pregiudizievoli ...
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