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FISCO

Pagamento della prima rata da rottamazione con sblocco del conto pignorato

Il pignoramento presso terzi si ritiene solo sospeso con la domanda di riammissione

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 26 maggio 2025

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Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine di presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione dei ruoli.
Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi da pagare e le scadenze delle rate, scadenze che sono già fissate dalla legge.

Vari contribuenti, magari ancora prima di trasmettere la domanda di riammissione alla rottamazione, erano stati raggiunti da un pignoramento del conto corrente.
Acquista, infatti, particolare rilievo il pignoramento presso terzi, che, trattandosi di espropriazione esattoriale, segue la snella procedura dell’art. 72-bis del DPR 602/73.
In base a ciò, l’Agente della Riscossione, in luogo della citazione in giudizio del terzo, ordina al terzo stesso (c.d. terzo pignorato, che può essere l’istituto di credito) di pagare le somme dovute in base al ruolo direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

L’assegnazione delle somme dal terzo pignorato (istituto di credito) all’Agente della riscossione deve avvenire nei sessanta giorni da quando l’atto di pignoramento presso terzi è stato notificato (la notifica avviene sia al debitore che al terzo pignorato).
Il tutto senza che si debba “passare” dal giudice dell’esecuzione, che entra in gioco solo se il contribuente si oppone all’esecuzione o se il terzo non adempie all’ordine.

Premesso tanto, grazie alla sola domanda di riammissione alla rottamazione:
- sono inibite nuove azioni esecutive (non possono quindi esserci nuovi pignoramenti del conto corrente o di altri beni);
- non possono proseguire procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo oppure, più in generale, siano ormai irreversibili.
Pertanto, se le somme sono state già assegnate dall’istituto di credito – terzo pignorato – alla Riscossione la procedura è esaurita.
Il pignoramento presso terzi deve bloccarsi subito, non appena è presentata la domanda di riammissione (risposta interpello Agenzia Entrate 12 maggio 2020 n. 128).

Dopo il pagamento della prima rata (che deve avvenire entro il 31 luglio 2025), si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022).

In base alla prassi in essere presso gli uffici della Riscossione, prassi verificatasi anche in occasione delle precedenti rottamazioni, presentata la domanda di riammissione il pignoramento è sospeso quindi le somme pignorate non sono pagate dall’istituto di credito alla Riscossione. Tuttavia, spesso il conto corrente rimane bloccato quantomeno per l’ammontare delle somme pignorate.
Onde far sì che la sospensione sia subito attivata, è bene contattare l’istituto di credito facendo presente di aver trasmesso la domanda di riammissione. Si può anche valutare di inviare una PEC all’indirizzo della Riscossione dedicato ai pignoramenti, per invitare la Riscossione a comunicare il tutto all’istituto di credito.

Arrivata la liquidazione degli importi (il cui termine scade il 30 giugno 2025) occorre affrettarsi a pagare la prima rata, in modo da ottenere il concreto sblocco del conto. Come detto dalla prassi, pagata la prima rata spetta lo “svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante” (risposta interpello Agenzia Entrate 12 maggio 2020 n. 128).

Urge pagare la prima rata

Il problema si ha quando solo nel conto pignorato ci sono le disponibilità finanziarie per pagare la prima rata della rottamazione.
Tecnicamente il pignoramento non è stato disposto per pagare la prima rata o la totalità delle somme, ma il carico che è stato oggetto di rottamazione, che riguarda anche sanzioni e interessi.
In giurisprudenza si registra una pronuncia in cui, ad avviso del giudice, la domanda di riammissione giustifica l’ordine di pagamento da parte del terzo pignorato in favore della Riscossione, pagamento però da imputare alla prima rata della rottamazione (Trib. Bari 14 aprile 2023).

Si spera che, in situazioni come quella da ultimo descritta, ci sia una certa flessibilità in capo agli uffici degli Agenti della riscossione.

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