Rendiconto del debitore da allegare alla relazione del curatore
Nella successione tra debitore e curatore si ripercorrono le disposizioni tra amministratori e liquidatori
L’art. 130 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza, CCII) disciplina le relazioni e i rapporti riepilogativi del curatore, disponendo che egli debba presentare al giudice delegato:
- entro 30 giorni dall’apertura della procedura concorsuale, un’informativa su accertamenti compiuti e notizie acquisite sull’insolvenza e responsabilità del debitore. Va evidenziato che sussiste l’obbligo del curatore di informare “senza indugio” (quindi, anche prima del termine imposto di 30 giorni) il pubblico ministero circa l’eventuale mancata consegna, da parte del soggetto insolvente, della documentazione sociale e contabile, con eventuali indicazioni che, rimesse all’apprezzamento del pubblico ministero, possono anche condurre a iniziative
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