ACCEDI
Lunedì, 26 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Esenzione per l’affitto dei dipendenti e soglia dei fringe benefit cumulabili

Indicazione separata delle somme erogate per la corretta tassazione in caso di superamento dei rispettivi limiti

/ Pamela ALBERTI

Lunedì, 26 maggio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’esenzione dalle imposte sui redditi delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la propria residenza, in presenza di determinate condizioni, introdotta dall’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024, è autonoma e cumulabile con l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista dall’art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/2025 (§ 2.7), che ha fornito i primi chiarimenti sulle novità delle legge di bilancio 2025, ha infatti affermato che, in assenza di una specifica previsione, le agevolazioni previste nelle disposizioni di cui ai commi da 386 a 389 e quelle di cui ai commi 390 e 391 sono autonome e cumulabili, ancorché possano riguardare spese della medesima natura, fermo restando che l’importo del rimborso non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal lavoratore.

Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che il datore di lavoro deve indicare separatamente l’importo del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ai sensi delle diverse disposizioni agevolative; ciò al fine di quantificare il corretto importo che deve concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR in caso di superamento dei rispettivi limiti previsti dalle predette disposizioni.

In particolare:
- in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui previsto dal comma 386, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie;
- in caso di superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro annui previsti dal comma 390, invece, l’intero importo erogato (o il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati) deve concorrere alla determinazione del reddito.

L’Agenzia delle Entrate riporta un’esemplificazione a fini esplicativi.
Si consideri un soggetto che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato il 1° gennaio 2025 e ha trasferito la residenza in un Comune distante oltre 100 chilometri dal luogo di residenza precedente.
Il lavoratore dipendente è titolare, nel Comune di residenza, di un contratto di locazione registrato, avente a oggetto un immobile adibito ad abitazione principale, con un canone annuo di 12.000 euro. Dalla documentazione fornita al datore di lavoro risulta, inoltre, che il lavoratore ha rispettato il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro nell’anno 2024, vale a dire nell’anno precedente la data di assunzione (a tempo indeterminato), e che ha fiscalmente a carico un figlio.

Il lavoratore riceve nell’anno 2025 una somma pari a 9.000 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei predetti canoni di locazione.
Considerati i presupposti, il lavoratore dipendente, nel caso di specie, può beneficiare, in relazione alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione, sia dell’agevolazione di cui al comma 386, sia di quella di cui al comma 390.

Posto che il datore di lavoro ha erogato (e separatamente indicato) una somma pari a 6.000 euro per il rimborso delle spese ai sensi del comma 386 e a 3.000 euro per il rimborso delle spese ai sensi del comma 390, lo stesso, in sede di conguaglio, deve far concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le regole ordinarie, l’importo complessivo di 4.000 euro, così determinato:
- 1.000 euro (pari alla differenza fra 6.000 euro e 5.000 euro) relativamente alla disciplina prevista dal citato comma 386;
- 3.000 euro (atteso il limite di “non concorrenza” pari a 2.000 euro) per effetto della disciplina di cui al predetto comma 390.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, per evitare di fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro che eroga o rimborsa le somme di cui al comma 386 (somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti neoassunti trasferiti) acquisisce anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dipendente attesti la circostanza che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

TORNA SU