Denuncia di infortunio da compilare con tempestività e precisione
Uno degli errori più frequenti è quello di non compilare la denuncia ritenendo che l’evento non sia ascrivibile a infortunio
L’art. 53 del DPR 1124/65 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
La denuncia di infortunio è al centro della circolare INAIL n. 24/2021, che illustra dettagliatamente l’importante adempimento.
Il ritardato o mancato invio della denuncia di infortunio espone il soggetto a un’elevata sanzione amministrativa, che va da 1.290 a 7.745 euro.
Si ricorda che esiste anche la “comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi” (cfr. circ. INAIL n. 42/2017), che riguarda gli infortuni di almeno un giorno.
L’infortunio obbliga il datore di lavoro all’invio della denuncia, ma tale obbligo è subordinato alla ricezione del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio.
In altre parole, ove sia stato redatto un certificato di malattia, non scattano i termini di cui al citato art. 53, e ciò è apparso chiaro durante la pandemia da COVID-19, quando non bastava ricevere la notizia che un lavoratore aveva contratto il coronavirus, nemmeno se si trattava di un soggetto a elevato rischio di tale patologia per via delle mansioni svolte, per fare scattare l’obbligo di denuncia.
L’indicata circolare dell’Istituto assicuratore è chiara nel precisare che ove non si sia in presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o di una richiesta di denuncia da parte della sede INAIL, non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.
Per converso, però, ove il datore di lavoro riceva il certificato di infortunio non può indugiare poiché, per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Con riferimento alla scadenza del termine, l’Istituto ha più volte precisato che ove esso scada di domenica è prorogato a lunedì, ma ove la scadenza sia di sabato la denuncia deve essere inviata il giorno stesso senza che sia possibile prorogare al primo giorno della settimana successiva.
Uno degli errori più frequenti è quello di non compilare la denuncia ritenendo che l’evento non sia ascrivibile a infortunio:
- o perché, secondo il datore di lavoro, non è realmente successo, per lo meno con le circostanze narrate dal lavoratore;
- o perché esso, sempre secondo il giudizio aziendale, non si configura giuridicamente come evento infortunistico.
Nulla di più sbagliato, poiché la norma indica chiaramente che la valutazione circa la sussistenza dell’infortunio pertiene esclusivamente all’INAIL e quindi il datore di lavoro deve inviare sempre la denuncia in presenza di un certificato medico di infortunio.
Particolarmente importante è evidenziare che alla denuncia inviata dal datore di lavoro all’INAIL, negli infortuni sul lavoro, può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale (cfr. Cass. n. 8611/2013).
Occorre quindi che il datore di lavoro, ove sia a conoscenza di circostanze che facciano ritenere l’infortunio non veritiero, le comunichi tempestivamente all’Istituto assicuratore.
Ovviamente, non si tratta di inoltrare contestazioni strumentali poiché l’Istituto, ove l’evento sia connotato da una certa gravità, non potrà che disporre accertamenti ispettivi.
Tali verifiche compiute dagli ispettori INAIL che, ai sensi del DLgs. 149/2015, dispongono dei poteri spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, inizieranno con un accesso in azienda finalizzato all’acquisizione della documentazione utile a stabilire se l’evento è realmente avvenuto e in quali modalità.
La verifica, tuttavia, potrà estendersi anche alla regolarità aziendale, in particolare ove l’ispettore si avveda che la classificazione tariffaria aziendale è errata o anche solo che la lavorazione cui è attribuito il soggetto infortunato non è quella corretta.
È evidente, quindi, che la compilazione della denuncia di infortunio deve essere intesa non come un semplice adempimento, ma come un passaggio fondamentale per l’azienda che deve provvedere alla compilazione con tempestività e precisione.
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