Rimborso parziale non sempre atto autonomamente impugnabile
Interessi soggetti a prescrizione quinquennale
Il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate accoglie parzialmente la richiesta di rimborso non implica, necessariamente, un atto di rifiuto parziale (seppur implicito) da impugnare a pena di inammissibilità entro 60 giorni, essendo possibile che, per la parte non accolta, il provvedimento possa avere natura interlocutoria e non reiettiva.
Inoltre, gli interessi dovuti sul rimborso di imposte dirette costituiscono obbligazione autonoma rispetto alla quota capitale e, come tali, si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 n. 4. c.c.
Sono questi i principi che si desumono dalla lettura della sentenza della Cassazione n. 5338/2020.
Il caso prende le mosse da una richiesta di rimborso avanzata da una banca nel 1983 per un credito ILOR. Tale credito veniva successivamente ...
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