Dubbi sulla sospensione della compiuta giacenza per le notifiche a mezzo posta
L’art. 108 del DL 18/2020 la circoscrive alle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 890/82 e per le violazioni del codice della strada
L’art. 108 del DL 18/2020 ha previsto che, nel periodo compreso dal 17 marzo al 30 giugno 2020, per le notifiche eseguite con il servizio postale, la consegna di invii e pacchi può avvenire “mediante il preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma”, con immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza.
Inoltre, per le notifiche a mezzo posta eseguite secondo la L. 890/82 e secondo l’art. 201 del DLgs. 285/92 per le violazioni del codice della strada, è previsto che venga seguita la procedura ordinaria di cui all’art. 7 della L. 890/82, la quale prevede che in caso di impossibilità di consegna, per assenza del destinatario o di persone abilitate al ritiro, ma anche
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