Definita la disciplina del Fondo di solidarietà per il personale del servizio riscossione dei tributi
L’INPS, con la circolare n. 54/2020 pubblicata ieri, illustra la disciplina delle prestazioni ordinarie garantite dal “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali” (di cui al DM 18 aprile 2016 n. 95439), fornendo altresì le indicazioni tecniche per il conguaglio delle prestazioni e per il versamento del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione.
Dopo aver specificato l’ambito applicativo del Fondo in esame, l’INPS precisa che per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è necessaria la stipula di un accordo aziendale, che deve essere allegato anche all’istanza.
Per quanto concerne l’assegno ordinario, l’Istituto ricorda che la prestazione può essere richiesta per: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà. Si precisa inoltre che trova applicazione la disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario per le causali “emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e “COVID-19 nazionale”.
In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni.
Infine l’INPS, con la circolare in commento, detta le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens, specificando i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo, ovverosia: “AOR”, per l’assegno ordinario; “ASR” per l’assegno ordinario per contratto di solidarietà.
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