Nota di variazione riepilogativa per lo stralcio ex lege del debito
L’Agenzia delle Entrate, ha ribadito, nella risposta a interpello n. 107, pubblicata oggi, che la cancellazione ex lege di tutti i debiti di importo inferiore a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, in forza di quanto stabilito dall’art. 4 del DL 119/2018, costituisce presupposto per ritenere che l’operazione per la quale era stata originariamente emessa la fattura sia venuta meno in tutto o in parte. Possono ritenersi, infatti, verificate, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, per l’emissione di una nota di credito e per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA corrispondente alla variazione (cfr. anche risposta n. 90/2020).
La questione posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria concerne una società che, occupandosi della gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, negli anni 2006, 2007 e 2008 emetteva, a carico degli utenti, fatture per l’ammontare della Tariffa dovuta, oltre a IVA nella misura prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (10%).
A seguito della morosità di alcuni soggetti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia), aveva preso in carico i ruoli, che erano stati successivamente annullati (se inferiori a 1.000 euro) ai sensi del citato art. 4 del DL 119/2018. Tale normativa, che sostanzialmente fa venir meno l’operazione originaria, può rientrare nell’accezione, ampia, delle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” cui fa riferimento l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 (si veda sul punto la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 85/2009).
Posto che potrebbe risultare gravoso, nel caso di specie, il reperimento di tutti i debitori (considerato il numero elevato degli stessi e il tempo trascorso dall’iscrizione a ruolo), la società creditrice, essendo venuta a conoscenza dello stralcio nel 2019, può emettere un’unica nota di variazione, riepilogativa di tutte le operazioni annullate, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA 2020, prorogata dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 62 del DL 18/2020.
Per quanto concerne le imposte dirette sussistono, infine, i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti ex art. 101 comma 5 del TUIR.
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