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Dubbi sulla sospensione generalizzata della prescrizione sostanziale

Nelle norme sull’emergenza solo nelle prime «zone rosse» è prevista espressamente la sospensione dal 22 febbraio al 31 marzo

/ Cecilia PASQUALE

Lunedì, 18 maggio 2020

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Il succedersi di norme emergenziali sulla sospensione di decorrenze porta a chiedersi se, e con quale estensione, siano sospesi i termini di prescrizione dei diritti.

Brevemente, si ricorda che la prescrizione è decennale per le obbligazioni nascenti da contratto (art. 2946 c.c.) se la legge non prevede diversamente – i corrispettivi per la locazione, ad esempio, si prescrivono in 5 anni (art. 2948 n. 3 c.c.), come anche tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948 n. 4 c.c.) – e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: se nel contratto o sulla fattura c’è un termine per il pagamento, la prescrizione decorre dalla scadenza di questo.

Una sospensione espressa dei termini di prescrizione era prevista dall’art. 10 ...

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