Nessun obbligo di controllo di merito sul bilancio per il collegio sindacale
Il compito di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio spetta agli amministratori
La responsabilità penale dei membri che compongono il collegio sindacale delle società rappresenta una tematica la cui interpretazione impegna tanto la giurisprudenza quanto la dottrina. I soggetti che compongono il collegio sindacale risultano titolari di una posizione di garanzia, rispetto all’operato dagli amministratori, in ordine alla gestione societaria; specie, ove si esaminino in forma completa le norme che ne regolano il ruolo.
L’art. 40 c.p., cui è demandata la disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, prescrive che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Con particolare rifermento alla posizione di garanzia di cui i sindaci sono gravati rispetto alle condotte criminose tenute dagli amministratori nella ...
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