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IMPRESA

Nessun obbligo di controllo di merito sul bilancio per il collegio sindacale

Il compito di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio spetta agli amministratori

/ Massimo BOIDI e Salvatore MATTIA

Venerdì, 15 maggio 2020

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La responsabilità penale dei membri che compongono il collegio sindacale delle società rappresenta una tematica la cui interpretazione impegna tanto la giurisprudenza quanto la dottrina. I soggetti che compongono il collegio sindacale risultano titolari di una posizione di garanzia, rispetto all’operato dagli amministratori, in ordine alla gestione societaria; specie, ove si esaminino in forma completa le norme che ne regolano il ruolo.

L’art. 40 c.p., cui è demandata la disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, prescrive che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Con particolare rifermento alla posizione di garanzia di cui i sindaci sono gravati rispetto alle condotte criminose tenute dagli amministratori nella ...

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