Imponibilità limitata per il beneficiario non residente di trust residente
Vi sono diversi punti da chiarire in merito alla tassazione dei redditi di fonte italiana in capo al beneficiario quando risulta residente all’estero
Nel tentativo di delineare il regime fiscale applicabile ai beneficiari non residenti nel territorio dello Stato di redditi derivanti da un trust residente in Italia, si osserva in primo luogo che qualora alcuno tra i beneficiari individuati del trust sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato, questi, come quelli residenti, dovrà presentare il modello REDDITI, ma solo per i redditi di fonte italiana imputatigli e sulla base della dichiarazione effettuata dal trustee residente.
A tal fine, va anzitutto verificato, ai fini dell’imponibilità in Italia, se il reddito rientra tra quelli di fonte italiana ai sensi dell’art. 23 del TUIR: in mancanza, tale reddito non potrà essere imputato per trasparenza ai fini dell’imposizione a IRPEF in Italia.
Tra le diverse fattispecie
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