Regolarizzazione con autofattura solo dopo avere avvisato il fornitore
L’Agenzia delle Entrate torna sulla fatturazione verso società partecipanti al Gruppo IVA
L’avvio della procedura di regolarizzazione da porre in essere qualora sia stata ricevuta una fattura non corretta (art. 6 comma 8 lett. b) del DLgs. 471/97), dovrebbe essere preceduto, “ove possibile”, dalla comunicazione al cedente/prestatore dell’errore commesso. In assenza dell’emissione, da parte di quest’ultimo, di una nota di variazione e di una nuova fattura regolare, il cessionario/committente potrà emettere la c.d. “autofattura denuncia”. Sono, queste, alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 133, pubblicata ieri.
Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria torna ad occuparsi della questione relativa alla non corretta fatturazione nei confronti di società partecipanti al Gruppo ...
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