Trasferimento della detrazione per recupero edilizio con cessione pro quota
Per effetto della cessione la parte acquirente deve diventare proprietaria esclusiva dell’immobile
L’utilizzo delle rate residue della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR rimane in capo al venditore qualora venga ceduta solo una quota dell’unità immobiliare e non il 100% a meno che, per effetto della cessione pro quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile.
La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 142 di ieri, 22 maggio 2020, nella quale è tornata ad occuparsi dell’individuazione del soggetto cui compete il diritto di avvalersi della detrazione IRPEF del 50% per le rate (annuali) residue qualora l’immobile già oggetto dell’intervento agevolato venga trasferito.
L’art. 16-bis comma 8 del TUIR affronta espressamente due ...
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