L’associazione in partecipazione può essere risolta per inadempimento
Secondo la Cassazione, ciò si verifica se l’associante non impiega nell’impresa gli apporti ricevuti
Può essere risolto per inadempimento il contratto di associazione in partecipazione se l’associante omette di destinare all’impresa l’apporto dell’associato, esegue indebiti prelievi di somme dall’azienda per esigenze personali e omette di esibire all’associato i documenti contabili e il rendiconto.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10496, pubblicata ieri, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Si ricorda che l’associazione in partecipazione è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 2549 ss. c.c., con il quale un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Si tratta, ...
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