Spese per i centri estivi non detraibili
L’iscrizione dei figli a campus estivi e colonie non può essere ricompresa né fra le spese di frequenza scolastica, né fra le spese sportive dei ragazzi
L’art. 72 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), modificando l’art. 23 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, ha aumentato a 1.200 euro (ovvero 2.000 per determinati settori) l’importo massimo complessivo del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (art. 23 comma 8 del DL 18/2020).
In alternativa, il bonus è erogato per l’iscrizione, da provare con idonea documentazione, a:
- centri estivi;
- servizi integrativi per l’infanzia (di cui all’art. 2 del DLgs. 13 aprile 2017 n. 65);
- servizi socio-educativi territoriali;
- centri con funzione educativa e ricreativa;
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono spettare alle ...
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