Possibile optare tra scambio e conferimento di partecipazioni di controllo
Nell’attuale impianto normativo non pare che una disciplina possa prevalere sull’altra
Il regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento di partecipazioni “quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”.
La sua applicazione è però limitata ai soggetti conferenti e conferitari che rivestono la qualifica di imprenditori.
Parallelamente a questa disciplina, l’art. 177 comma 2 del TUIR prevede il conferimento c.d. “a realizzo controllato” per i conferimenti “mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo
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