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ECONOMIA & SOCIETÀ

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa con dubbi

Per abitazione principale si intende il luogo di dimora abituale del debitore esecutato ex art. 43 c.c.; non rileva la disciplina fiscale sulla «prima casa»

/ Simona BORIA

Lunedì, 29 giugno 2020

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In materia di esecuzioni immobiliari, la L. 27/2020 di conversione del DL 18/2020 (“Cura Italia”) ha introdotto l’art. 54-ter, rubricato “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”.

La predetta norma, all’espresso scopo di contenere gli effetti negativi dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, ha disposto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, su tutto il territorio nazionale, per la durata di 6 mesi, decorrenti dall’entrata in vigore della L. 27/2020 (il 30 aprile 2020). 

Pare emergere, da subito, con chiarezza l’intento del legislatore di tutelare maggiormente il debitore, non vessando ulteriormente la sua posizione in un momento di forte crisi, ...

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