Il bookmaker estero senza concessione sconta sempre l’imposta unica
Secondo la C.T. Reg. Lazio, per le annualità antecedenti al 2011 l’unico soggetto passivo è da identificarsi in chi ha raccolto le scommesse
L’imposta unica sulle scommesse è sempre dovuta dal bookmaker estero privo di concessione. Per gli anni di imposta antecedenti al 2011, la Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2018) ha escluso che possa ritenersi soggetto passivo anche il ricevitore, mentre, per tali annualità, va ritenuto che l’unico soggetto passivo sia chi ha raccolto, ancorché in assenza di concessione, le scommesse, ovvero il bookmaker. Questo è il principio che emerge dalla sentenza della C.T. Reg. Lazio n. 1107/2020.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno di imposta 2008 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nei confronti di un bookmaker estero non autorizzato come obbligato in solido con un centro di trasmissione
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