Col divieto di licenziare impossibilità di ricevere la prestazione problematica
Il perdurare del divieto fino al 16 agosto rende complessa la gestione di situazioni in cui non possa essere resa la prestazione lavorativa
Con la proroga del divieto di licenziamento per motivi economici, che al momento vale fino al prossimo 16 agosto, dopo che l’art. 80 del DL 34/2020 ha portato a cinque mesi il periodo nel quale non si può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si fanno sempre più evidenti i problemi connessi alla gestione di rapporti di lavoro rispetto ai quali, per ragioni di carattere oggettivo, non può essere ricevuta la prestazione lavorativa del dipendente.
Rispetto all’ipotesi in cui tale impossibilità derivi da una sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore è intervenuto anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 298/2020 della Direzione centrale coordinamento giuridico (si veda “Sospesi anche i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41