Esclusa l’esenzione IVA per la gestione «mista» di fondi
Se il servizio unitario è concepito per la gestione di fondi comuni d’investimento e di altri fondi l’operazione è imponibile
Con la sentenza relativa alla causa C-231/19 di ieri, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che una prestazione unitaria di gestione resa tramite una piattaforma informatica da un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi, che comprende sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi, non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art. 135 paragrafo 1 lett. g) della direttiva 2006/112/Ce.
Il caso sottoposto all’esame della Corte riguarda il trattamento fiscale di servizi di gestione consistenti in analisi di mercato, monitoraggio delle prestazioni e dei rischi in funzione di decisioni di investimento, vigilanza sul rispetto della normativa vigente ecc., che vengono resi tramite una piattaforma informatica nei confronti di una società britannica.
Quest’ultima, ...
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