Rischio rilevanza penale per le operazioni finanziarie «fronting bank»
Seguendo l’interpretazione della pronuncia della Cassazione n. 12777 del 2019, potrebbero esserci contestazioni anche nel caso di strutture IBLOR
Assonime si è soffermata – nel Caso n. 6/2020 diffuso ieri – sul tema della legittimità (anche penale) delle operazioni di acquisizione con indebitamento e sull’uso di “fronting structure”; argomento sollevato circa un anno fa dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12777/2019.
Quest’ultima aveva ad oggetto un caso di operazioni di finanziamento realizzate in Italia da una banca italiana e da una banca sanmarinese in pool, in cui la banca italiana figurava con il ruolo di “fronting bank”. Tra le due banche sussisteva un rapporto giuridico qualificato tra le parti come mandato senza rappresentanza e regolato da una convenzione interbancaria in forza della quale la banca italiana avrebbe dovuto intrattenere in via esclusiva i rapporti con i terzi finanziati,
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