Le pale eoliche devono essere computate per determinare la rendita
Impianti eolici da accatastare in categoria D1, non E, in quanto non rivestono un carattere di pubblico interesse o pubblica utilità
La Corte di Cassazione affronta, nella sentenza n. 14042 del 7 luglio 2020, il tema del corretto accatastamento degli impianti eolici.
Nello specifico un contribuente, proprietario di un parco eolico, funzionante dal 2010 ma accatastato solamente nel 2015, non aveva pagato l’ICI ritenendo che le pale eoliche rivestissero un carattere di pubblico interesse o pubblica utilità e quindi dovessero essere considerati come fabbricati rientrati nella categoria catastale E esclusa dal tributo.
Il Comune, nell’accertamento, aveva evidenziato da un lato l’assoggettamento al tributo dei manufatti in quanto accatastabili nella categoria catastale D/1 e, dall’altro, la determinazione della base imponibile in base alle risultanze contabili, questo fino al momento dell’accatastamento.
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