Sanzione per indebite percezioni con tetto massimo pari al triplo del beneficio
Se la sanzione ex art. 16 della L. 689/81 è superiore al triplo del beneficio conseguito occorre far riferimento a quest’ultimo come parametro
Il triplo del beneficio indebitamente conseguito rappresenta il tetto massimo per la sanzione amministrativa applicabile ai sensi dell’art. 316-ter c.p. e non può essere ulteriormente ridotto. Questo è il rilevante
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941