Sanzione per indebite percezioni con tetto massimo pari al triplo del beneficio
Se la sanzione ex art. 16 della L. 689/81 è superiore al triplo del beneficio conseguito occorre far riferimento a quest’ultimo come parametro
Il triplo del beneficio indebitamente conseguito rappresenta il tetto massimo per la sanzione amministrativa applicabile ai sensi dell’art. 316-ter c.p. e non può essere ulteriormente ridotto. Questo è il rilevante chiarimento che l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito con la nota n. 414 pubblicata ieri, mediante la quale viene nuovamente esaminato il corretto meccanismo sanzionatorio della disposizione in questione.
Si ricorda che l’art. 316-ter introduce un complesso sistema punitivo nei confronti dei soggetti che percepiscono indebitamente erogazioni ai danni dello Stato.
Più in particolare, il comma 1 della citata norma, non a caso collocata all’interno del codice penale, prevede, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, che
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