IMU posticipata nelle procedure concorsuali liquidatorie
Sussistono, tuttavia, dei dubbi in merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai concordati preventivi con continuità «indiretta»
L’art. 10 comma 6 del DLgs. 504/1992 stabilisce che, per gli immobili compresi nel fallimento, il curatore deve presentare al Comune di ubicazione di tali beni, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, una dichiarazione attestante l’avvio della procedura: il medesimo incombente è posto a carico del commissario della liquidazione coatta amministrativa. Questo adempimento è funzionale ad informare l’ente locale sotto un duplice profilo: la necessità di presentare la domanda di ammissione allo stato passivo, relativamente ad eventuali crediti maturati prima dell’apertura del fallimento, privilegiati ai sensi dell’art. 2752 comma 3 c.c.; la natura prededucibile del credito per IMU maturato nel corso della procedura, seppure ad esigibilità differita.
La suddetta ...
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