L’emergenza da COVID-19 può fondare la domanda di sospensiva giudiziale
La chiusura delle attività commerciali può essere un indice significativo
Nel contenzioso tributario è prevista la possibilità di presentare istanza di sospensione dell’atto impugnato (e se del caso della sentenza) in ciascun grado di giudizio. Infatti, il contribuente che riceve un atto impugnabile può presentare ricorso chiedendo, anche con istanza successiva al ricorso, la sospensione. In caso di soccombenza, può presentare l’istanza anche in secondo grado. In questo caso, a mente dell’art. 52 del DLgs. 546/92 il contribuente appellante può chiedere alla Commissione tributaria regionale di sospendere, in tutto o in parte, l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi, oltre che “la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Infine, ...
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